Indennità mensile di frequenza

Premessa

La normativa vigente in materia di DSA (Legge Quadro n. 170/2010, Decreto attuativo n. 5669/2011 e Linee Guida, leggi regionali integrative, per la Puglia, Legge Regionale n. 4/2010, art. 52) non contiene disposizioni che prevedono aiuti economici in favore delle famiglie.

Eppure, avere un figlio con DSA costa. Si pensi alle spese legate alla frequenza di una scuola pubblica o privata (ripetizioni scolastiche, corsi di potenziamento, acquisto di strumenti compensativi anche di tipo informatico, quali computer, tablet, scanner, software) e a quelle ulteriori per la frequenza di centri riabilitativi (cicli di logopedia, cicli di rieducazione della scrittura e quant'altro necessario).

Solo in taluni casi particolarmente gravi e quando sussistono determinate condizioni, i genitori di bambini e ragazzi con DSA hanno la possibilità di vedersi riconosciuta una prestazione economica garantita dallo Stato, chiamata indennità mensile di frequenza.

L'indennità di frequenza

L'indennità di frequenza è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 ed è una provvidenza economica, erogata a domanda dall'INPS, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale, oltre che dei minori che hanno subito una perdita dell'udito superiore a determinati limiti, anche dei minori invalidi civili cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni mediche per l'invalidità civile "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".

Il nome scelto per questa indennità dipende dal fatto che tra le condizioni necessarie per riceverla vi è quella per cui il beneficiario ha l'obbligo di frequentare - in maniera continua o periodica - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido, e/o centri terapeutici o riabilitativi e/o centri di formazione o di addestramento professionale.

Oltre alla minore età, al riconoscimento del requisito sanitario e all'obbligo di frequenza, occorre essere cittadini italiani residenti in Italia (per i cittadini stranieri comunitari, essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari, essere titolari del permesso di soggiorno di almeno un anno) e non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.906,72 (soglia prevista per l'anno 2019).

Nei fatti, consiste in un assegno, a cadenza mensile, erogato per i mesi di frequenza scolastica (9 mensilità annue) e/o di un centro di riabilitazione legalmente riconosciuto. In questo secondo caso, previa attestazione di regolare frequenza anche estiva, possono essere inclusi completamente o in parte anche i mesi estivi fino a un massimo di 12 mensilità.

Per l'anno 2019, l'assegno mensile è pari a € 285,66.

Criteri per la concessione dell'indennità ai minori con DSA

Tra i soggetti beneficiari di tale prestazione possono rientrare anche i minori con DSA nel caso in cui il disturbo determini "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", a partire da quella principale consistente nell'apprendimento scolastico nella sua globalità, con ricadute negative in ambito sia scolastico che extrascolastico o familiare.

Se non sussiste questa condizione, una diagnosi, ad esempio, di Dislessia non sarà sufficiente per ottenere l'indennità di frequenza, non ricorrendo il requisito sanitario prescritto dalla Legge 289/1990. In tal caso, il minore avrà il diritto di richiedere e ottenere, in ambito scolastico, le misure educative e le didattiche di supporto previste dalla normativa vigente.

Pertanto, i criteri in base ai quali l'indennità in questione viene concessa sono:

- la gravità del disturbo;

- la gravità delle difficoltà scolastiche (cioè quanto è grave l'impatto del DSA sugli apprendimenti globali);

- la gravità delle ripercussioni emotive che il DSA ha sul minore.

Iter per la concessione dell'indennita'

Per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario occorre preventivamente sottoporre il minore a visita specialistica che certifichi la sussistenza delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" determinate dal DSA.

Ottenuta la diagnosi, bisogna acquisire dal medico di base il certificato introduttivo con il codice allegato e inoltrare all'INPS online, entro e non oltre 90 giorni, la domanda di accertamento sanitario attraverso il servizio dedicato, denominato "Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari".

In seguito alla presentazione della domanda, il minore viene convocato dinanzi alla competente ASL per l'accertamento sanitario, esercitato attraverso una Commissione medica integrata da un medico dell'Inps. E' bene precisare che non esiste alcuna tabella di riferimento, ma solo un generico parametro medico-legale.

L'iter si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale e, in caso di esito positivo, occorre inoltrare, sempre online, il modulo AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici e reddituali utilizzando il servizio denominato "Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche".

Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi, la prestazione economica viene corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti. L'indennità sarà, pertanto, corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all'inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni. I criteri di valutazione sono diversi, in quanto dovrà essere riconosciuta una percentuale di invalidità uguale o maggiore del 74% (dal 74% al 99% Assegno Mensile di Assistenza; 100% Pensione di inabilità civile). Naturalmente dovrà essere confermato, oltre al requisito della frequenza di un corso scolastico o di un centro di riabilitazione, anche il requisito reddituale.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria

Purtroppo, pur in presenza di una certificazione specialistica attestante la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla Legge 289/1990, l'esito della valutazione medica il più delle volte è negativo e la domanda viene rigettata. Anche, a Foggia, le domande vengono quasi tutte rigettate dall'INPS con la motivazione "Non ricorrono i requisiti di legge".

In tal caso, la legge prevede la possibilità di impugnare il verbale sanitario innanzi all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di rigetto.

Competente per territorio è il Tribunale - Sezione Lavoro del luogo di residenza del minore. L'azione va proposta con Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e ha ad oggetto, principalmente, l'accertamento della sussistenza o meno delle difficoltà persistenti del minore a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Proposto il ricorso - considerato dal medesimo articolo atto interruttivo della prescrizione - il Giudice nomina un CTU medico-legale, chiedendogli di accertare la sussistenza del requisito sanitario.

Terminate le operazioni di consulenza con il deposito della relazione, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (art. 445-bis, IV comma, c.p.c).

In assenza di contestazione e in caso di accertamento positivo, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti, con decreto pronunciato fuori udienza, omologa l'accertamento del requisito sanitario, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, deve essere notificato all'INPS, che provvede, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla Legge 289/1990, al pagamento dell'indennità entro 120 giorni.

In caso di contestazioni, la causa proseguirà per accertarne la fondatezza o meno e la decisione che esaurisce tale giudizio è inappellabile.

Orientamento giurisprudenziale

Presso i Tribunali di Milano, Firenze, Siena, Prato, Cagliari, Foggia vi sono stati numerosi casi di accertamento positivo del requisito sanitario.

Presso il Tribunale di Foggia (Cfr. RG 11235/2015 - GL Dr. Lilia Ricucci), il requisito è stato riconosciuto anche in presenza di un solo DSA (Disgrafia).

Inoltre, va anche evidenziato che il Tribunale di Firenze, con una recente pronuncia - emessa il 29/11/2018, a seguito di contestazione proposta dai genitori di un minore (dislessico, disortografico e discalculico) avverso le risultanze della CTU medico-legale che non aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario - ha affrontato in maniera giuridicamente perfetta e ineccepibile il diritto dei minori con DSA all'indennità di frequenza.

In quella sede, l'Inps negava tale diritto sostenendo che i DSA, che non sono patologie, sono già ampiamente tutelati dalla Legge 170/2010, la quale fornirebbe una adeguata e completa soluzione a tutte le problematiche manifestate dai minori con DSA.

Il Tribunale di Firenze ha respinto le eccezioni dell'Inps sulla base delle seguenti considerazioni.

Muovendo dalla definizione dei DSA contenuta nell'art. 1, comma 1, della Legge 170/2010 - secondo cui i disturbi specifici dell'apprendimento "si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione per alcune attività della vita quotidiana" - ha rilevato che, allorché il disturbo determini "mere difficoltà o maggiore fatica del minore nell'espletamento delle quotidiane attività scolastiche o extrascolastiche", non sussistendo una condizione invalidante, l'indennità di frequenza non può essere concessa e il minore potrà, in tal caso, beneficiare della sola tutela approntata dalla Legge 170/2010.

Ma se il disturbo è così severo da determinare una condizione invalidante, ossia una situazione di inidoneità a organizzare congruamente lo svolgimento dei compiti propri dell'età, deve ritenersi la sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla Legge 289/1990 e, pertanto, al minore dovrà essere riconosciuta anche l'indennità di frequenza.

Secondo il Tribunale di Firenze, difatti "La diversa ratio della L. 170/2010 non esclude la cumulabilità della prestazione di cui all'art. 1 L. 289/1990 in presenza di una condizione di invalidità civile; condizione da ritenersi sussistente ove la gravità dei DSA, per la rilevante incidenza sulle capacità scolastiche ed extrascolastiche del minore, assurga a stato determinante difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Infatti, la nozione di invalido civile dettata dall'art. 2 L. 118/1971 non presuppone di per sé la presenza di situazioni patologiche, essendo pienamente compatibile con minorazioni o difetti in grado di ledere, o diminuire, l'idoneità del soggetto allo svolgimento delle ordinarie attività, lavorative o comuni; analogamente, essa va ritenuta sussistente ove i disturbi dell'apprendimento siano di entità tale da causare tale lesione o diminuzione".

E, poiché, dalla relazione medica del CTU nominato nel giudizio di opposizione, era emerso che i DSA eccedevano le mere difficoltà incidendo in maniera rilevante sull'apprendimento scolastico nella sua globalità, con compromissione dell'autostima e della capacità relazionale in ambito scolastico, extrascolastico e familiare, il Tribunale di Firenze ha ritenuto la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità mensile di frequenza.

Alla luce di questo importante e chiarificatore precedente giurisprudenziale, i genitori di minori che versano in tali condizioni non devono scoraggiarsi di fronte al diniego dell'INPS ma devono perseverare, rivolgendosi all'Autorità giudiziaria competente, per ottenere il riconoscimento di un diritto legittimamente spettante al proprio figlio.

 (Articolo pubblicato anche sulla rivista "Percorsi grafologici" - Edizioni del Rosone - N. 1/2019 - Atti del Convegno Nazionale "Dsa: Risvolti grafologici, considerazioni mediche e orientamenti giurisprudenziali" - Foggia 26/05/2019)

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